I fautori della cosiddetta “Sede impedita” di Benedetto XVI fondano la loro tesi su di un’ampia e articolata narrazione di fatti, senza portare prove sufficienti a giustificarla. La loro narrazione è stata già confutata da autori di diverso orientamento. Ricordiamo gli studi della professoressa Geraldina Boni, del prof. Manuel Ganarin e di don Samuele Pinna; il libro del dott. Federico Michielan e dell’avv. Francesco Patruno Non era più lui (Fede e Cultura, Verona 2023); gli articoli su “La Nuova Bussola Quotidiana” della dott.ssa Luisella Scrosati; i video di don Tullio Rotondo e di don Daniele Di Sorco. Il nostro contributo, che si aggiunge ai precedenti, si basa soprattutto sull’analisi dei principali testi di riferimento della teoria della “Sede impedita”: i libri Codice Ratzinger (Byoblu, Milano 2022) di Andrea Cionci; Habemus antipapam? (Edizioni del Faro, Trento 2023) di don Fernando Maria Cornet e l’omelia del 13 ottobre 2024 Non consegnerò il Leone, di padre Giorgio Maria Faré Citeremo queste opere con il solo nome dell’autore.
Una fondamentale premessa: Il Papa è il supremo legislatore della Chiesa
Una premessa teologica è necessaria. Il Concilio Vaticano I, nella Costituzione Pastor aeternus del 18 luglio 1870, ha definito come dogma di fede cattolica (distinto dal dogma dell’infallibilità), il Primato di Pietro, cioè il supremo Primato di giurisdizione del Papa sulla Chiesa (Denz-H, nn 3053-3064). In conformità con questo dogma, i canoni 331 e 333 del Codice di diritto canonico definiscono l’autorità del Pontefice romano come un potere di governo supremo, plenario, universale, ordinario, immediato e libero. La plenitudo potestatis legislativae del Papa, spiegano i canonisti, si estende a tutti gli atti emananti dalla Sede Apostolica. Al di fuori delle norme di diritto divino naturale e positivo a cui il Papa, come ogni essere umano, non può derogare, il potere legislativo pontificio non conosce alcun limite di persone, spazio o oggetto. Il Papa può modificare o abrogare le leggi ed altre disposizioni in vigore, anche se emanate da suoi predecessori o da Concili e a fortiori da suoi subordinati. «Il Pontefice romano – sottolinea bene il professor Joël-Benoît d’Onorio – è l’autorità giuridica sovrana di tutta la Chiesa e, in virtù del suo primato di governo universale, ne resta il legislatore supremo. Si tratta di un dogma di fede e di una realtà giuridica» (Le Pape et le gouvernement de l’Eglise, Fleurus-Tardy, Paris 1992, p. 100).
Ciò significa che il Sommo Pontefice è superiore al diritto canonico, sia pure nel rispetto della legge divina e naturale, che costituisce il limite del suo potere. Il diritto canonico contiene infatti fonti di diritto umano, vale a dire le norme emanate dagli organi legislativi della Chiesa nel corso dei secoli, e fonti di diritto divino, la Sacra Scrittura e la Tradizione. Il Papa può derogare e modificare le leggi ecclesiastiche, ma non la legge naturale e divina (Vincenzo Del Giudice Nozioni di diritto canonico, Giuffré, Milano 1970, pp. 33-61).
La pienezza del potere giurisdizionale, legislativo ed esecutivo del Papa è un dogma infallibile della Chiesa, ma l’infallibilità non si estende ai suoi atti di governo. Il papa è infallibile quando definisce i dogmi di fede e di morale, ma, quando governa, i suoi atti legislativi e disciplinari possono anche essere inadeguati, impropri, erronei.
I sostenitori della “Sede impedita” mostrano spesso di ignorare o confondere queste verità fondamentali, come si vedrà dalle loro “tesi”, che cercheremo di esporre in modo ordinato, facendo seguire ad esse la nostra risposta.
La Declaratio dell’11 febbraio 2013 è stata una vera rinuncia?
TESI: Secondo i fautori della “Sede impedita”, la rinuncia di Benedetto XVI dell’11 febbraio 2013, sarebbe «inesistente» e priva di valore giuridico, perché sia il titolo dato da Benedetto XVI al documento che l’analisi del testo mostrano che si tratta solo di un «atto dichiarativo della sua Decisione di rinunciare, ma non un atto di rinuncia effettiva» (Cornet, p. 55). Infatti, la formula «dichiaro di rinunciare», non è lo stesso che dire «io rinuncio» (Faré, p. 5).
RISPOSTA: Il cavillo linguistico, che ripugna al buon senso prima che alla dottrina, pretende di rinchiudere l’azione del Papa all’interno di regole giuridiche dalle quali il Sommo Pontefice non dipende, anche perché non normate dal Diritto canonico. A differenza dell’elezione, per la quale esiste la formula canonica “Accetto”, non esiste norma che regoli la rinuncia al pontificato. Il Papa, in quanto supremo legislatore della Chiesa, può esprimersi nei termini che giudica più opportuni, purché la sua intenzione di rinunciare sia manifesta. La tesi dell’invalidità, come osservano i canonisti Geraldina Boni e Manuel Gagarin, «da un lato, pretende di introdurre una limitazione della potestà primaziale, risultando perciò contraria al diritto divino positivo; dall’altro, non giunge in alcun modo alla dimostrazione che la rinuncia difettasse della “volontà di abdicare”» (qui). La rinuncia di Benedetto XVI dell’11 febbraio è apparsa evidente a tutti i cardinali ed è stata confermata dall’esecuzione dell’atto, il 28 febbraio 2013. Ciò che è inesistente non è la rinuncia, ma la prova della sua inesistenza.
L’intervallo fra l’atto di rinuncia e la sua entrata in vigore la invalida?
TESI: C’è stato un intervallo tra la dichiarazione di Benedetto XVI dell’11 febbraio e l’entrata in vigore della rinuncia, il 28 febbraio. Ora, per i sostenitori della “Sede impedita”, «una rinuncia differita non è e non può essere considerato un atto di rinuncia, bensì soltanto l’annuncio di una rinuncia» (Cornet, p. 95); «l’apposizione di un termine temporale rende l’atto di rinuncia non solo nullo ma addirittura inesistente, un tale atto non produce alcun effetto» (Faré, p. 5).
RISPOSTA: Giuste o sbagliate che siano le ragioni per le quali Benedetto XVI ha voluto porre un intervallo fra il giorno dell’annuncio e la data di conclusione del suo ministero, il Papa ha la facoltà di decidere la modalità della rinuncia al pontificato, tanto più che, come si è detto, il diritto canonico non prescrive particolari procedure per l’abdicazione. Inoltre non è vero che c’è stato «un differimento dell’entrata in vigore della decisione» (Cionci, p. 42). Ciò che è stata differita non è la decisione della rinuncia, che è stata pubblicamente presa l’11 febbraio 2013, ma la sua entrata in vigore, che non aveva bisogno di alcuna ulteriore ratifica. La prova manca.
Munus e ministerium sono due concetti distinti?
TESI: Nella Declaratio dell’11 febbraioBenedetto XVI non rinuncerebbe al munus del pontificato, come sarebbe richiesto dal canone 332 §2 del codice di diritto canonico, ma al ministerium, che si riferirebbe solo all’esercizio pratico del suo ufficio. «Se il Papa non vuole essere più Papa, deve rinunciare al Munus petrinum, altrimenti la rinuncia (al Papato) sarà nulla» (Cornet, p. 49). E poiché Benedetto ha dichiarato di voler rinunciare al ministerium e non al munus, ha cessato »di esercitare il ruolo di Papa, pur restando Papa» (Faré, p. 7).
RISPOSTA: Ancora una volta si gioca sull’aspetto linguistico, ignorando il diritto della Chiesa. Come ha scritto un eminente canonista, il professor Juan Ignacio Arrieta,l’impiego delle nozioni di “munus”, “ministerium” e “ufficium” sia in dottrina che nei testi ufficiali della Chiesa è «fluttuante», a causa del loro uso non univoco (Funzione pubblica e ufficio ecclesiastico, in “Ius ecclesiae”, 1 (1995), p. 92).
Inoltre se l’uso della parola “ministero”, invece di munus, rendesse nulla la rinuncia, anche l’elezione papale di Josef Ratzinger sarebbe nulla, perché il neo-eletto Benedetto XVI, nel suo primo discorso del 20 aprile 2005, usa per ben cinque volte il termine “ministero”, e non quello di munus, o “ufficio” per indicare «il servizio della Chiesa universale» che gli è stato affidato.
Come ricorda don Daniele Di Sorco, Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Quando la legge non distingue, neanche noi possiamo farlo. Non possiamo introdurre una distinzione concettuale (nel nostro caso quella tra munus e ministerium) che per il diritto della Chiesa è inesistente. E inesistente è la prova.
La motivazione della rinuncia è accettabile?
TESI: La motivazione della rinuncia addotta da Benedetto XVI, ovvero la diminuzione del «vigore sia del corpo, sia dell’animo»,a motivo dell’età avanzata, sarebbedel tutto sproporzionata alla gravità del gesto della rinuncia. «Questa giustificazione non è accettabile» (Faré, p. 8).
RISPOSTA: L’esistenza di una sproporzione tra il gesto e la sua motivazione è indubbia, ma non si capisce perché da questa sproporzione si debba dedurre l’invalidità dell’atto, ricorrendo ad oscure dietrologie, e si escluda invece la possibilità di una responsabilità morale di Benedetto XVI. Come suggerisce il cardinale Walter Brandmüller, il fatto che la rinuncia del Papa sia possibile, «non significa che sia senz’altro anche moralmente lecita. Per la liceità, invece, ci vogliono motivi oggettivi, istituzionali, orientati verso il bonum commune Ecclesiae, non motivi personali» (Renuntiatio Papae. Alcune riflessioni storico-canonistiche, “Archivio Giuridico”, 3-4 (2016), pp. 655- 674). Il fatto che questi motivi manchino solleva interrogativi sul comportamento di Benedetto XVI, ma non prova in alcun modo l’inesistenza della rinuncia.
La rinuncia di Benedetto XVI è stata libera?
TESI: Benedetto XVI sarebbe stato costretto o indotto a rinunciare a causa delle «pressioni dei poteri globalisti» (Faré, p. 14) e ciò avrebbe invalidato la sua abdicazione. Inoltre egli sarebbe stato «a conoscenza di informazioni che gli davano la certezza che l’elezione del suo successore sarebbe stata comunque nulla e invalida, perché in violazione delle norme di Universi Dominici Gregis» (Faré, p. 15).
RISPOSTA: Il Codice di Diritto canonico disciplina l’eventualità della rinuncia del Papa nel can. 332 § 2 con queste parole: «Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata». La rinuncia di Benedetto XVI è stata libera e ritualmente manifestata il 28 febbraio 2013, quando ha dichiarato «Non sono più Sommo Pontefice della Chiesa cattolica». Se Benedetto XVI avesse subito pressioni avrebbe dovuto dirlo, invece ha sempre confermato che la sua decisione è stata presa liberamente e con piena consapevolezza. Anche nelle sue Ultime conversazioni con Peter Seewald (Garzanti, Milano 2016), ha ribadito che la sua decisione è stata pienamente libera, immune da ogni costrizione.
La costituzione di Giovanni Paolo II Universi Dominici Gregis del 22 febbraio 1996 interdice, sotto pena di scomunica latae sententiae, «ogni forma di patteggiamenti, accordi, promesse od altri impegni di qualsiasi genere», che possano costringere i cardinali elettori «a dare o a negare il voto ad uno o ad alcuni» e stabilisce che «tale impegno sia nullo e invalido e che nessuno sia tenuto ad osservarlo», ma non considera invalida l’elezione che a queste manovre dovesse seguire.
La Declaratio è un annuncio di Sede impedita?
TESI: La Declaratio di Benedetto XVI sarebbe un «annuncio di autoesilio in sede impedita» (Cionci, p. 56), dimostrata dall’uso del titolo di “Papa emerito” e degli altri simboli pontifici, quali la talare bianca, la benedizione apostolica, lo stemma papale mantenuto. «Benedetto XVI passerà alla storia come il Papa Emerito, il Meritevole, l’Insigne, l’Eroe auto-sacrificatosi per vincere una guerra escatologica» (Cionci, p. 175).
RISPOSTA: La Sede impedita, secondo il canone 412, si verifica se «Il Vescovo diocesano è totalmente impedito di esercitare l’ufficio pastorale nella diocesi a motivo di prigionia, confino, esilio o inabilità, non essendo in grado di comunicare nemmeno per lettera con i suoi diocesani». Il canone parla dunque di un impedimento “totale”, indicando casi precisi e specificando che ci deve essere l’impossibilità di comunicare all’esterno anche attraverso lettere. Questo non è stato certo il caso di Benedetto XVI, che ha sempre ribadito la piena libertà dei suoi atti. L’uso improprio del titolo di “Papa emerito” e degli altri simboli pontifici solleva certamente un problema e può essere stigmatizzato, ma non costituisce la soluzione del problema. La prova è ancora una volta inesistente.
Benedetto XVI usa un linguaggio in codice?
TESI: «Per comunicare superando le forme di censura imposte dallo status di sede impedita» Benedetto XVI userebbe un «linguaggio in codice, “un metodo logico che si avvale di opportuni e precisi escamotages: 1) errori voluti e/o apparenti; 2) ambiguità speculari (anfibologie); 3. incoerenze superficiali e inziali fraintendimenti» (Cionci,p. 89). «Lui vuole farsi comprendere solo da chi ha ‘occhi per vedere’, altrimenti non disseminerebbe i suoi scritti di tali input» (Cionci, p. 87).
RISPOSTA: L’esistenza di errori, ambiguità o incoerenze nelle parole di Benedetto XVI non significa che siano state volute per trasmettere una verità diversa da quella che esprime il senso della frase, ma dimostra solo che Josef Ratzinger non era infallibile, come nessun Papa, nel governo della Chiesa e si esprimeva talvolta in maniera imprecisa, ambigua o concettualmente confusa.
Il discorso è sempre circolare. Si vorrebbe che la spiegazione del problema sia contenuta nel problema che si deve spiegare. E’ Benedetto XVI che si “burla” dei vaticanisti (Cionci, pp. 149-153) o Andrea Cionci che si burla di noi?
Benedetto XVI ha dissimulato il suo pensiero?
TESI: Benedetto XVI avrebbe dissimulato il suo pensiero, utilizzando «quella tecnica che nei manuali di morale di chiama “restrizione mentale larga”, vale a dire l’omissione di dettagli e l’utilizzo di espressioni che possono essere interpretate in modi diversi da chi le pronuncia e le ascolta» (Faré, p. 16).
RISPOSTA: Questo disegno per “iniziati” è smentito da tutte le dichiarazioni pubbliche di Benedetto XVI. E, come osserva don Samuele Pinna, «papa Benedetto sarebbe venuto meno al suo mandato di Pastore universale se avesse davvero progettato, con la sede impedita, un piano così antievangelico, introducendo di conseguenza l’eresia gnostica all’interno della Chiesa» (La rinuncia di Benedetto XVI, “Alpha Omega”, 25 (2022), p. 401). L’attribuzione a Benedetto XVI di questo piano costituirebbe inoltre un grave atto di accusa nei suoi confronti, perché denoterebbe un’assenza di spirito soprannaturale, sostituito da una buona dose di astuzia machiavellica, capace di danneggiare la Chiesa e confondere i fedeli (Patruno, Non era più lui, pp. 184-185).
Papa dubius papa nullus?
TESI: “Papa dubius, Papa nullus”.
RISPOSTA: Il dubbio circa la legittimità del Papa deve essere espresso dai cardinali, a ridosso dell’elezione. e deve essere «positivo e insolubile (»cfr. F. M. Cappello, Summa Iuris canonici, vol. I, Università Gregoriana, Roma 1961, p. 297), come accadde all’inizio dello Scisma d’Occidente, in cui oltretutto il Papa contestato nel 1378 da un gruppo consistente di cardinali (Urbano VI) era quello vero. Non è certo questo il caso.
Il principio canonistico afferma invece che, nel “dubbio di fatto”, l’autorità restavalida: «Nell’errore comune di fatto o di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di fatto, la Chiesa supplisce, tanto nel foro esterno quanto interno, la potestà di governo esecutiva» (Can. 144 – §1).
Nelle situazioni incerte, il criterio che guida l’applicazione del diritto è il favor iuris, al fine di preservare la certezza e la stabilità delle relazioni giuridiche. Per esempio, «nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario» (can. 1060, ribadito dal can. 1150: «Nel dubbio, il privilegio della fede gode del favore del diritto»).
Ogni dubbio o incertezza sulla validità dell’elezione pontificia è dissipata dall’accettazione pacifica della Chiesa universale. Come spiega il cardinale Journet, sulla scia di tutta la tradizione teologica, «l’accettazione pacifica della Chiesa universale, che si unisce attualmente a tale eletto come al capo al quale essa si sottomette, è un atto nel quale la Chiesa impegna il suo destino. E’ quindi di per sè un atto infallibile, ed è immediatamente conoscibile come tale» (L’Eglise du Verbe Incarné, Ed. Saint Augustin, Saint Just-la-Pendue 1998, vol. I, p. 976).
Tale è stato il caso dell’elezione di papa Francesco. Non uno dei cardinali partecipanti al conclave ha messo in dubbio la validità dell’elezione.
Le eresie di Francesco sono “la prova del nove” della sua illegittimità?
TESI: La “prova del nove” dell’usurpazione del trono pontificio sarebbe costituita dalle «eresie pronunciate da Bergoglio». Infatti, «un Papa canonicamente eletto non potrebbe essere pervicacemente eretico, perché verrebbe meno il dogma dell’infallibilità papale» (Faré, p. 9).
RISPOSTA: L’esistenza di eresie pervicacemente pronunciate da papa Francesco viene affermata, ma non è provata in termini teologici e canonici adeguati. La “prova del nove” della legittima elezione di papa Francesco è invece l’accettazione universale della sua elezione da parte dei cardinali e dei vescovi (https://lanuovabq.it/it/se-la-chiesa-aderisse-a-un-antipapa-sarebbe-gia-finita). Le eventuali eresie di Francesco, provate e dichiarate dai cardinali, potrebbero forse causare la perdita del pontificato, non certo dimostrare retroattivamente l’invalidità della sua elezione. Inoltre queste possibili eresie non fanno venir meno il dogma dell’infallibilità papale, perché nessuna di esse è stata pronunciata “ex cathedra”.
Chi sono i successori di Benedetto XVI?
TESI: Non essendo Francesco il legittimo successore di Benedetto XVI, dal giorno della morte di quest’ultimo, il 31 dicembre 2022, la Chiesa cattolica si troverebbe in una situazione non più di “Sede impedita”, ma di “Sede vacante”, «in attesa che “coloro a cui compete” scelgano un legittimo Successore dell’Apostolo San Pietro a capo del Corpo Mistico di Cristo sulla terra» (Cornet, p. 118).
RISPOSTA: La confutazione della tesi viene dagli stessi sostenitori del passaggio della Sede impedita alla Sede vacante, che si dividono, a loro volta, sulla soluzione, canonica o extra-canonica, della “Magna quaestio” da essi ideata. La soluzione “canonica” della questione, che dovrebbe passare attraverso le petizioni e i ricorsi all’autorità ecclesiastica, contraddice le sue premesse. Se infatti la Chiesa «è oggi occupata da un antipapa e da gerarchie in buona parte non più cattoliche» (Cionci, p. 25) e se «tutti gli atti di Bergoglio dall’elezione in poi sono nulli» e, in particolare, «non è valida la creazione dei Cardinali» (Faré, p.13), è illogico presentare ricorsi a cardinali come Victor Manuel Fernández, elevato alla porpora da papa Francesco e da lui nominato prefetto del dicastero per la Dottrina della Fede, così come è illogico affidarsi a un prossimo conclave, in cui va esaurendosi la possibilità di trovare cardinali “validi” creati da Benedetto XVI e nessuno di essi ha messo in dubbio l’elezione di Francesco.
La soluzione extra-canonica, che passa attraverso forme di investitura profetica dall’alto o di scelte del Papa dal basso, da parte della comunità dei fedeli, quale è esposta, ad esempio dal dott. Alessandro Minutella e dal prof. Luca Brunoni, prefigura invece una nuova “chiesa dello spirito”, simile alle comunità anabattiste e congregazionaliste sorte nel XVI secolo alla “sinistra di Lutero”. Siamo al di fuori della Chiesa cattolica.
Nell’uno e nell’altro caso il vicolo è cieco e non se ne esce, perché il punto di partenza è una falsa visione teologica e giuridica del Primato del Romano Pontefice, combinata con una fantasiosa narrazione di ciò che sarebbe avvenuto a partire dall’11 febbraio 2013.
Liberiamo perciò la mente da questa narrazione e rinnoviamo con cuore sincero il nostro amore al Papato, facendo nostra, parola per parola, la costituzione Pastor aeternus del Concilio Vaticano I, nella quale troveremo la risposta a tutti i problemi ecclesiologici dell’ora presente.